Genitori e figli

16 Settembre 2004

Riportiamo, in calce, il link ad una pagina del sito Altalex in cui è possibile leggere una sentenza recentemente emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione III Civile.

Ciò che ci interessa è evidenziare come il Tribunale, contrapponendosi al dilagante “fronte” favorevole ad una “moderna” visione delle “nuove coppie” e dei correlativi rapporti genitori/e-figlio, riconosce che l’assenza (in questo caso voluta) di una figura genitoriale necessaria (il padre) lede il diritto (costituzionalmente riconosciuto) del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato.

Ciò non significa che lo Stato possa pervasivamente ed arbitrariamente individuare l’esatto contenuto di tale diritto-dovere costituzionale poiché, come è possibile leggere:
se l’art. 30 della Costituzione fosse eticamente interpretato nessun genitore, ragionevolmente, andrebbe, astrattamente, esente da censure…
L’art. 30 II comma non si limita ad imporre allo Stato una funzione assistenziale sostitutiva.
Dice, cosa ben più importante, che i figli non appartengono, come sarebbe nazionalsocialisticamente, allo Stato medesimo; che ad esso e alle sue diramazioni autoritative, anche alla giurisdizione, certo ne è dato un potere di valutazione, in chiave di dover essere, per così dire eticheggiante, delle modalità di esercizio delle funzioni genitoriali.
In sostanza è del mondo che sono i figli: ai genitori l’obbligo, forse meglio dire il compito, di contribuire, per quanto possibile, alla loro educazione..non si esige una costante qualificata presenza (quali i parametri di valutazione?); non si esige l’appropriazione di un ruolo (come valutarne l’apporto concreto in termini di contributo fattivo; forse alla luce delle ore trascorse insieme senza alcuna valutazione qualitativa?); non si esige un risultato.
Più semplicemente, ex art. 30 Costituzione, si esige lo spiegamento di forze, qualunque ne sia l’esito…
”.

Leggendo queste parole, ci viene altresì da aggiungere che, a differenza della oramai sempre più manifesta prometeica volontà di “progettare scientificamente” il nuovo concepito, il compito “semplice” dei genitori sia quello di accogliere e, successivamente, introdurre alla realtà il proprio figlio, nella consapevolezza che non esiste norma che possa disciplinare in astratto e coattivamente il contenuto di tale dovere, prima morale che giuridico.
LIBERA ASSOCIAZIONE FORENSE

http://www.altalex.com/index.php?idstr=61&idnot=7663

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